News Assipi edilizia: Chi opera lavori di ristrutturazione del patrimonio edilizio può usufruire dell’Iva agevolata del 10%. E con la circolare 15/E del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle entrate chiarisce la disciplina dei “beni significativi”.
Perché l’agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e quindi comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l’intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.
Per quanto riguarda i “beni significativi” (ascensori e montacarichi, infissi, caldaie, video citofoni, condizionatori, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza), invece, la norma stabilisce che l’aliquota agevolata si applichi soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Con l’ultima circolare l’Agenzia delle entrate precisa che vanno considerati “beni significativi” anche quelli che hanno le stesse funzionalità dei beni elencati come ad esempio le stufe a pellet che, se utilizzate per riscaldare l’acqua, possono essere tranquillamente assimilate alle caldaie, vale a dire a “beni significativi”.
Altri esempi sono quelli che riguardano l’installazione di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza. Questi sistemi, generalmente autonomi rispetto agli infissi, hanno un costo che non viene attratto da quello di questi ultimi.
Ma, nel caso in cui le tapparelle (o gli altri sistemi oscuranti) siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate, invece, sono sempre autonome e vanno in ogni caso al 10%.
Sulla determinazione del valore specifico dei beni significativi, la circolare 15/E del 12 luglio 2018 precisa che da questo deve essere escluso il mark-up ciò che conta è solo il costo “originario”.
Per quanto riguarda la fatturazione, si legge che il prestatore è tenuto a indicare puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore degli stessi beni, evidenziando separatamente l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota del 10% e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria.
La circolare, infine, chiarisce che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva. Tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre quelle già operate andranno abbandonate, sempre che il rapporto non sia esaurito; in ogni caso, non è rimborsabile l’eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data.

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