News Assipi bonus: La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 14793 del 7 giugno 2018, confermando il verdetto della Commissione Tributaria Regionale e respingendo il ricorso di un contribuente, ha stabilito che, se i consumi elettrici sono bassi, l’amministrazione comunale può revocare le agevolazioni fiscali (Ici, Imu e Tasi) per l’abitazione principale. Infatti, la presunzione di residenza effettiva in un comune, certificata dai dati anagrafici, può essere superata dai consumi elettrici se ritenuti modesti. Dal 2008, non sono più tenuti al pagamento dell’Ici i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e la dimora abituale. Sono escluse dal beneficio solo le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli).
Per ottenere l’agevolazione fiscale non conta solo la categoria catastale (sono esclusi dall’esenzione gli l’immobili inquadrati come ufficio o studio), ma anche l’effettiva utilizzazione dell’immobile complessivamente considerato, a prescindere dal numero delle unità catastali. In tema di Ici, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche hanno un valore presuntivo riguardo al luogo di residenza effettiva “e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito“. I bassi consumi elettrici nel corso di un triennio sono una prova sufficiente per superare la presunzione di residenza effettiva nel comune, “fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto elemento sintomatico di una presenza nell’abitazione oggetto d’imposizione non abituale“.

Agevolazioni prima casa, stop al bonus se la bolletta è leggera